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Legge 24/12/2003 n. 350
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985 n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socioeducativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997 n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dall’Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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